Dai riferimenti a Balzac negli atti della Corte di Giustizia dell’UE a richiami a Kafka nelle opinioni emesse da giudici della CEDU, il legame fra letteratura e diritto è più forte di quanto si pensi.
Shakespeare, Kafka, Mann, Cervantes, Balzac, Verne. A prima vista sembrerebbe l’indice di un’antologia letteraria. Eppure, questi celebri autori compaiono con sorprendente frequenza negli atti degli Avvocati Generali dinanzi alla Corte di Giustizia dell’UE e nelle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo. La cosa può incuriosire perché contrasta con l’immagine abituale del diritto come linguaggio tecnico, dominato da articoli, commi e richiami normativi. Si tratta, in realtà, di una presenza sorprendente solo in apparenza, perché racconta qualcosa di profondo sul modo in cui il discorso giuridico europeo costruisce il proprio linguaggio e, insieme, sulla trama culturale che continua a tenere unito il continente ben oltre i confini degli ordinamenti nazionali.
L’uso della letteratura nell’argomentazione giuridica appartiene a una secolare tradizione europea che affonda le sue radici nell’epoca delle università medievali. I grandi giuristi dell’epoca, formati alle arti liberali, nell’illustrare le loro tesi dottrinarie ricorrevano di frequente ad autori della loro epoca o della latinità classica con la stessa naturalezza con cui citavano il diritto romano e il diritto canonico. Tanto la letteratura quanto il diritto appartenevano a una cultura testuale comune nella quale il confine tra i due saperi era molto meno rigido di quanto siamo abituati a immaginare oggi. Tale sistema integrato fu abbandonato a partire dall’Ottocento, con l’affermarsi delle grandi codificazioni nazionali. Da allora, il diritto continentale ha cercato di presentarsi come un sistema completo e autosufficiente. L’esigenza di garantire certezza, prevedibilità e controllabilità delle decisioni imponeva di limitare il peso di elementi “extragiuridici”.
Tuttavia, l’impiego della letteratura nell’argomentazione giuridica sopravvisse più a lungo all’interno del sistema britannico di common law, dove continua tuttora a trovare spazio. Proprio la presenza di giudici e giuristi provenienti dalla tradizione d’oltremanica ha contribuito a reintrodurre nelle corti europee una maggiore familiarità con l’uso della letteratura nel discorso giuridico. Ecco perché tanto nelle conclusioni degli Avvocati Generali presso la Corte UE quanto nelle decisioni della Corte EDU si rintracciano frequenti richiami letterari. Lungi dall’essere un mero vezzo stilistico, il fenomeno racconta qualcosa di importante sul modo in cui il diritto comunica, interpreta se stesso e cerca di (ri)costruire un linguaggio condiviso. Un giudice italiano, un magistrato francese, un avvocato spagnolo o un funzionario europeo possono appartenere a ordinamenti diversi e parlare lingue diverse ma continuano a riconoscersi in un patrimonio letterario largamente comune.
Una rapida ricognizione della prassi argomentativa delle corti europee mostra con evidenza quanto il richiamo alla letteratura costituisca uno strumento consolidato. Nelle conclusioni delle cause Mayr e Beecham Group (2008), l’Avvocato generale richiama Balzac per riflettere sui mutamenti sociali ed economici che incidono sull’interpretazione delle norme; mentre nella causa Telecom Italia (2007), lo stesso Avvocato generale ricorre sia a Thomas Mann che nuovamente a Balzac per evidenziare il ruolo del tempo e delle trasformazioni economiche nel diritto. Nella causa Regione Siciliana v. Commissione (2006) si trova un richiamo a Il mercante di Venezia per illustrare la tensione tra interpretazione ed equità; mentre nella controversia Mücksch (2011) viene utilizzata l’efficace immagine, tratta dal Macbeth, della foresta di Birnam che avanza verso Dunsinane per descrivere la progressiva espansione urbana verso un impianto industriale inizialmente collocato a distanza di sicurezza. Il celebre «Et tu, Brute?» tratto dal Giulio Cesare è richiamato nella causa Infopaq International (2009) per sostenere che anche poche parole possono costituire una riproduzione tutelata dal diritto d’autore. Accanto a Shakespeare, compaiono anche altri autori del patrimonio letterario europeo. Nella causa Maruko (2007), viene evocata la figura di Don Chisciotte per interrogarsi sul rapporto tra realtà giuridica e categorie tradizionali, mentre nella causa Neukirchinger (2010) il riferimento a Jules Verne introduce il tema della mobilità e della circolazione transfrontaliera.
La letteratura offre un repertorio condiviso di immagini e racconti che serve a riconoscersi come parte di una medesima tradizione culturale.”
Spostandosi da Lussemburgo a Strasburgo, parzialmente diversa appare la situazione presso la Corte europea dei diritti dell’uomo, dove i riferimenti letterari provengono direttamente dai giudici, soprattutto nelle opinioni concorrenti o dissenzienti. In Achour v. France (2006), viene richiamato Amleto per discutere il rapporto tra follia e responsabilità penale; in Lindon et al. v. France (2007), un giudice cita Otello per sottolineare il valore giuridico della reputazione e della dignità personale; mentre in Murray v. United Kingdom (2008) viene in rilievo il riferimento a Kafka utilizzato per descrivere situazioni di opacità procedurale e smarrimento dell’individuo di fronte alla complessità burocratica.
Sebbene la letteratura non sia una fonte del diritto e non possa sostituirsi alla norma, essa può tuttavia offrire al diritto qualcosa che nessun trattato, regolamento o direttiva è in grado di fornire da solo: un repertorio condiviso di immagini e racconti attraverso cui cittadini appartenenti a Stati diversi continuano a riconoscersi come parte di una medesima tradizione culturale. Non è un caso che gli stessi trattati europei (art. 3.3 TUE e 167 TFUE) nonché la Carta dei diritti fondamentali (art. 22) facciano riferimento al patrimonio culturale, spirituale e morale comune dei popoli d’Europa. Nella stessa direzione si muovono il Preambolo della CEDU, che richiama un «patrimonio comune di ideali e tradizioni politiche», e lo Statuto del Consiglio d’Europa, che evoca i comuni valori spirituali e morali dei popoli europei. Tali richiami riflettono la consapevolezza che l’integrazione non si costruisce soltanto attraverso regole e procedure. Le comunità politiche stabili hanno infatti bisogno di riferimenti condivisi, narrazioni comuni e linguaggi riconoscibili. Da questo punto di vista, le citazioni letterarie che affiorano nelle pieghe dell’argomentazione giuridica costituiscono una traccia concreta di quell’unità culturale che precede e accompagna il processo di integrazione del continente.

